Via della Monaca a San Mauro, un lettore ci scrive: “Ma se qualcuno si fa male, di chi è la responsabilità?”. La risposta del comandante Caciolli

SIGNA – Per la rubrica “Chiedi al comandante”, che ringraziamo nella figura di Fabio Caciolli, comandante appunto della Polizia municipale signese, proponiamo un quesito arrivato alla nostra redazione da un cittadino residente a San Mauro.

Sono un residente nella colonica situata in via della Monaca a San Mauro e vorrei chiedere al comandante della Polizia municipale di chi è la responsabilità se qualche auto o pedone finisce nei fossi scoperti che costeggiano la suddetta strada riportando magari anche delle conseguenze. Strada che, più volte, ci è stato ribadito essere vicinale e la cui manutenzione, è stato ribadito anche questo concetto, ricade su chi  vi “gravita” cioè la percorre. Per questo più di una volta abbiamo messo mano al portafogli e ci siamo rimboccati le maniche per rendere almeno “presentabile” la strada. Ma, lo ripeto, c’è un dubbio che ci assale: se qualcuno si fa male, di chi è la responsabilità? La passata amministrazione comunale non ha saputo rispondere. Nel frattempo porgo cordiali saluti. Per gli abitanti di via della Monaca, Alessandro Bonciani.

Questa la risposta del comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli

Egregio signor Bonciani,

per la risposta mi devo addentrare in un campo giuridico “minato” da vecchie norme e da una giurisprudenza da tempo contrastante, che provo semplicemente a riassumere e argomentare. Per prima cosa occorre sapere esattamente la natura giuridica della strada vicinale se sia poderale, privata o privata con uso pubblico, aspetto al momento non appurato. Che, via del Fosso della Monaca, sia vicinale mi pare assodato, Il Codice della​ ​strada​ ​definisce vicinale (o poderale o di bonifica), la​ ​strada​ ​privata anche di uso pubblico, che si sviluppa al di fuori dei centri abitati.

I dubbi potrebbero però sorgere sul carattere pubblico di questa: infatti il Tar di Bologna, sezione I, 12 maggio 2020, numero 316, definisce “una strada vicinale pubblica può essere qualificata come tale solo allorché sussistano determinati elementi di fatto, consistenti nella configurabilità di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, dalla concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (anche per il collegamento con la pubblica via), nonché dall’esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico, non essendo sufficienti l’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali e la mancanza di un provvedimento comunale di declassamento”.

Se ne deriva il carattere pubblico, il Comune ha un obbligo di sorveglianza oltre che della possibilità (non obbligo) di promuovere la costituzione di un consorzio. Mentre per le strade vicinali non soggette a uso pubblico la costituzione del Consorzio è facoltativa, l’articolo 14, legge 12 febbraio 1958, numero 126, ancora vigente, ha disposto che la costituzione dei Consorzi per la “manutenzione, sistemazione e ricostruzione” delle strade vicinali di uso pubblico, è obbligatoria. Tale obbligo vale per le strade private ad uso pubblico poste fuori dei centri abitati, definite “vicinali” dall’articolo 3 del Codice della strada.

La procedura di costituzione del Consorzio prevede sinteticamente la presentazione della domanda al Comune, corredata da una perizia sommaria degli interventi proposti, da parte degli interessati, valutazione e formulazione delle proposte da parte della Giunta comunale e infine approvazione della costituzione del Consorzio da parte del consiglio comunale.

Per le​ ​strade​ ​soggette a uso pubblico, il Comune può anche promuovere d’ufficio la costituzione del Consorzio, ed assumere altresì direttamente l’esecuzione delle opere. Detto questo occorre tornare alla domanda principale per capire di chi sia la responsabilità essendo le strade vicinali cioè le strade di proprietà privata, e possiamo affermare che questa appartiene ai proprietari dei terreni che si affacciano sulla strada stessa o che da essa sono serviti. Così ha stabilito la giurisprudenza, in mancanza di una normativa che ne dia una definizione precisa.

Pertanto per rispondere alla sua domanda mi sento di affermare che la responsabilità per fatti che accadono sulla strada vicinale privata sia dei proprietari della stessa. In merito però alla sua richiesta specifica di chi sia …” la responsabilità se qualche auto o pedone finisce nei fossi scoperti che costeggiano la suddetta strada e ne riporti dei danni”, verrebbe spontaneo affermare dei proprietari della strada. Ma non ci risulta nessun obbligo da parte del proprietario della strada, riferendosi alle norme costruttive delle strade di cui al Decreto Ministeriale protocollo 6792 del 5 novembre 2001, di apporre dei manufatti per impedire che un auto o un pedone finisca in un fosso.

A ogni buon conto l’eventuale responsabilità civile o penale andrebbe provata in sede giurisdizionale e a scanso di equivoci collocherei sulla strada della segnaletica di pericolo che indichi la presenza di una strada vicinale a carreggiata ridotta con la presenza di fossi laterali, al fine di avvertire coloro che si introducano in questa dello stato della strada.

Infine, per dirimere la matassa della responsabilità in caso di sinistro, vorrei citare l’articolo 141 del Codice della strada dove, in sostanza, si recita nei primi due commi:

1. E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Non posso che comprendere che la responsabilità sia posta a carico di chi, di fronte ad un ostacolo prevedibile, non riesca a controllare il proprio veicolo. Nella speranza di avere, anche seppur parzialmente, risposto alla sua domanda le porgo un cordiale saluto.

Fabio Caciolli, comandante della Polizia municipale di Signa