Elleuno. “Nessuna violazione del CCNL”

SESTO FIORENTINO- “Nell’assemblea dello scorso 16 dicembre 2020 i soci hanno approvato il piano di crisi facoltativo previsto da normativa speciale esclusivamente per le Cooperative sociali. L’organo amministrativo della Cooperativa ha convocato l’assemblea per sottoporre ai soci la soluzione che ha ritenuto più funzionale per superare l’attuale momento di difficoltà”. Lo precisa la cooperativa Elleuno […]

SESTO FIORENTINO- “Nell’assemblea dello scorso 16 dicembre 2020 i soci hanno approvato il piano di crisi facoltativo previsto da normativa speciale esclusivamente per le Cooperative sociali. L’organo amministrativo della Cooperativa ha convocato l’assemblea per sottoporre ai soci la soluzione che ha ritenuto più funzionale per superare l’attuale momento di difficoltà”. Lo precisa la cooperativa Elleuno in risposta alla manifestazione dei lavoratori di stamani indetta da Fp Cgil e Fp Cisl. “In primo luogo – si legge nella nota di Elleuno – si evidenza che ‘il motivo del contendere’ (la soppressione del pagamento dei primi tre giorni di malattia) è stato deciso da una delibera assembleare assunta con regolare determinazione e voto dei soci della cooperativa e che la medesima delibera non viola in nessun modo il CCNL e la normativa regionale di settore. Ciò si evince dall’articolo 1 del CCNL”.

“È indubbio – prosegue la nota – infatti che i soci di una cooperativa abbiano la libertà ed il diritto di decidere (in forma collegiale) la modalità e la misura del proprio apporto, anche economico, in favore della Cooperativa (di cui sono “proprietari” pro quota e di cui condividono e possono determinare – con le loro decisioni – il destino). E’ proprio per tali ragioni che il parere favorevole dell’assemblea alla proposta formulata dal Consiglio di amministrazione non viola alcuna previsione normativa (sia nazionale che regionale) o contrattuale, e la decisione presa dall’assemblea dei soci – volta a salvaguardare il futuro della cooperativa – è da ritenersi rispettosa e in linea con le specifiche previsioni di legge in materia, ossia la legge numero 142 del 2001. Decisione che prevede il contributo individuale di ciascun socio – in modo occasionale, per un periodo limitato e laddove ricorrano tutti i relativi presupposti – corrispondente all’importo dei giorni di carenza (effettivamente utilizzati e da 1 ad un massimo di 3) nei limiti del carico ditta, e fatto sempre salvo e garantito ogni onere previdenziale e contributivo. Contribuzione individuale che non riguarda le assenze derivanti dalla condizione di malattia per Covid-19, certificata dagli organi sanitari. In un momento di difficoltà che da ormai più di un anno attanaglia il Paese sarebbe opportuno che tutte le parti sociali avessero come obiettivo comune la ricerca di soluzioni concrete per ciascun problema, nell’interesse delle persone assistite e dei lavoratori”.